Art. 38.
(Cittadinanza del coniuge).

      1. Dopo l'articolo 143-bis del codice civile, come sostituito dall'articolo 37 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 143-bis.1 - (Cittadinanza del coniuge). - Il coniuge conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinunzia, anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte dell'altro coniuge assume una cittadinanza straniera».